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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici
"Cino Macrelli"
Cesena (Forlì-Cesena)
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| Regolamento di Contabilità - Ipertesto |
| Regolamento di Contabilità - Ipertesto - Decreto 1° febbraio 2001 n° 44 |
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Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 Marzo 2001, Supplemento Ordinario n.49)
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INDICE
TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I - PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1 (Finalità e principi)
Art. 2 (Anno finanziario e programma annuale)
Art. 3 (Avanzo di amministrazione)
Art. 4 (Fondo di riserva)
Art. 5 (Partite di giro)
Art. 6 (Verifiche e modifiche al programma)
CAPO II - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Art. 7 (Attività gestionale)
Art. 8 (Esercizio provvisorio)
Art. 9 (Riscossione delle entrate)
Art. 10 (Reversali di incasso)
Art. 11 (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)
Art. 12 (Mandati di pagamento)
Art. 13 (Modalità di estinzione dei mandati)
Art. 14 (Pagamento con carta di credito)
Art. 15 (Conservazione dei mandati e delle reversali)
CAPO III - SERVIZI DI CASSA
Art. 16 (Affidamento del servizio)
Art. 17 (Fondo per le minute spese)
CAPO IV - CONTO CONSUNTIVO
Art. 18 (Conto consuntivo)
Art. 19 (Armonizzazione dei flussi informativi)
CAPO V - GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
Art. 20 (Aziende agrarie e aziende speciali)
Art. 21 (Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)
Art. 22 (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)
TITOLO II - GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 23 (Beni)
Art. 24 (Inventari)
Art. 25 (Valore di beni inventariati)
Art. 26 (Eliminazione dei beni dell'inventario)
Art. 27 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)
Art. 28 (Le opere dell'ingegno)
TITOLO III - SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
Art. 29 (Scritture contabili)
Art. 30 (Modulistica e contabilità informatizzata)
TITOLO IV - ATTIVITA' NEGOZIALE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 31 (Capacità negoziale)
Art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
Art. 33 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione)
Art. 35 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)
Art. 36 (Collaudo)
CAPO II - SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art. 37 (Disposizione generale)
art. 38 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica)
Art. 39 (Concessione di beni in uso gratuito)
Art. 40 (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)
Art. 41 (Contratti di sponsorizzazione)
Art. 42 (Contratti di fornitura di siti informatici)
Art. 43 (Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
Art. 44 (Contratti di comodato)
Art. 45 (Contratti di mutuo)
Art. 46 (Manutenzione degli edifici scolastici)
Art. 47 (Contratti di locazione finanziaria)
Art. 48 (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
Art. 49 (Compravendita di beni immobili)
Art. 50 (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
Art. 51 (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
Art. 52 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
CAPO III - ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI
Art. 53 (Fondazioni)
Art. 54 (Borse di studio)
Art. 55 (Donazioni, eredità, legati)
Art. 56 (Progetti integrati di istruzione e formazione)
TITOLO V - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 57 (Esercizio della funzione)
Art. 58 (Compiti dei revisori dei conti)
Art. 59 (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
Art. 60 (Verbali)
TITOLO VI - ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
Art. 61 (Ufficio scolastico regionale)
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62 (Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I - PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato "direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in essi compresa la "Poste italiane S.p.a", mediante apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri, dotati di adeguata professionalità, di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali. In caso di mancata designazione, la nomina è predisposta dall'ufficio scolastico regionale, attingendo al registro dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.
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